RegolamentoTitolo VI

Art. 63

Sanzioni

In vigore dal 5 mag 2016
1. L'infrazione a qualsiasi norma in vigore all'interno del Parco Nazionale dell'Asinara e relativa al presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è sanzionata ai sensi dell', comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento è compresa tra un minimo di 25,8 Euro (venticinque,28 Euro) e il massimo fissati 1032,9 Euro (milletrentadue,9 Euro) per ciascuna violazione del Regolamento. 3. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall' della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. 4. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo del Parco e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza, deve essere immediatamente trasmesso all'Ente Parco, che provvede ad irrogare la relativa sanzione. 6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente Parco e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali del Parco Nazionale.
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Sanzioni (Art. 63 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo