Regolamento›Titolo V
Art. 59
Conclusione del procedimento
In vigore dal 5 mag 2016
1. Il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Il Presidente del Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il nulla osta si intende rilasciato.
3. Il diniego è immediatamente impugnabile nelle forme di legge ed è affisso all'albo dell'Ente Parco e a quello del Comune di Porto Torres. L'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente Parco, con le medesime modalità, dà notizia, per estratto, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
4. Per l'esame dei ricorsi avverso il diniego di rilascio di nulla osta da parte del Direttore, viene costituito un Comitato composto da tre componenti del Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio Direttivo medesimo. Il Comitato, denominato "Comitato per i ricorsi di cui all' legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni dell'Ente Parco" decide con votazione a maggioranza. Non saranno ammessi i ricorsi pervenuti all'Ente Parco, oltre il termine di 60 giorni successivi alla scadenza per la loro presentazione.
5. L'atto di conclusione del procedimento, di assenso o di diniego, è comunicato, contemporaneamente alla pubblicazioni di cui al comma 4, al soggetto richiedente presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, qualora questi ne sia dotato. Il richiedente è tenuto a replicare all'atto dell'avvenuta ricezione della comunicazione.
6. La durata e validità del nulla osta è quella dell'atto autorizzativo al quale si lega e, comunque, non può essere superiore a cinque anni dalla data del rilascio.
7. È sempre escluso il tacito rinnovo dell'atto di consenso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-59