Art. 39
La sospensione dell'esecuzione
In vigore dal 27 dic 2014
1. Ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del Regolamento, la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto può essere disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità connesse ai compiti d'istituto dell'Amministrazione.
2. Tra le circostanze speciali di cui all'articolo 308, comma 2, del Regolamento, rientrano le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità delle prestazioni in acquisizione.
3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.
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