Art. 38

I controlli

In vigore dal 27 dic 2014
1. L'Amministrazione, attraverso il direttore dell'esecuzione e i suoi assistenti, ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni fase dell'esecuzione anche presso il contraente o presso terzi indicati dallo stesso, redigendo appositi verbali. 2. A tale scopo l'esecutore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data dell'eventuale richiesta da parte del direttore dell'esecuzione, le informazioni necessarie all'esecuzione dei controlli, ivi compresa la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni. 3. L'impedimento ingiustificato o il rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, è considerato inadempimento e può comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. 4. I controlli sono effettuati alla presenza del contraente, ovvero di suoi incaricati, che sottoscrivono i relativi verbali. 5. I controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono il contraente da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità. 6. Se dai controlli effettuati il contraente risulta inadempiente nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità. La diffida costituisce elemento informativo per l'Amministrazione ai fini della valutazione sull'eventuale malafede o grave negligenza commessa dal contraente nel corso dell'esecuzione contrattuale.
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I controlli (Art. 38 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo