Art. 35

L'avvio dell'esecuzione

In vigore dal 27 dic 2014
1. Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte del contraente, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto. 2. A tal fine, il responsabile unico del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione contrattuale, all'uopo appositamente autorizzato, comunica al contraente, con la modalità prevista dall', la registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'approvazione del contratto. 3. In ogni caso, l'avvio dell'esecuzione ha luogo non oltre quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, ove prevista, ovvero dalla data di approvazione del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta. 4. Con la comunicazione di cui al comma 2 sono fornite al contraente tutte le istruzioni e le direttive necessarie per l'avvio dell'esecuzione del contratto. 5. Se la natura o la complessità dell'appalto lo richiede, il direttore dell'esecuzione redige, in contradditorio con l'esecutore, un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento.
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L'avvio dell'esecuzione (Art. 35 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo