Art. 32

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali

In vigore dal 27 dic 2014
1. Il contraente versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale o provinciale, la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata, nonché per le spese di registrazione del contratto e di eventuali atti relativi, dovute secondo le leggi in vigore; l'attestazione del versamento è tempestivamente prodotta all'Ufficiale rogante, se presente. 2. Gli oneri contrattuali sono comunicati, all'atto della stipula del contratto, dall'Amministrazione al contraente, il quale, entro cinque giorni dalla comunicazione, versa la somma dovuta. 3. Se il versamento avviene in ritardo, l'importo è aumentato degli interessi legali di mora, come definiti dall', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, commisurati alla durata del ritardo. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali di mora, dalla cauzione definitiva ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto.
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Le spese contrattuali e gli oneri fiscali (Art. 32 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo