Art. 33
Materiali di proprietà dell'Amministrazione
In vigore dal 27 dic 2014
1. Se, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore sono affidati materiali di proprietà dell'Amministrazione, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore presta speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo è rapportato al valore dei materiali affidatigli.
2. L'eventuale consegna dei materiali dell'Amministrazione, da impiegarsi nelle lavorazioni, risulta da un verbale di consegna redatto dal direttore dell'esecuzione, ove nominato, o dal consegnatario dei citati materiali e firmato per accettazione dal contraente. In quest'ultimo caso, il consegnatario avvisa, per iscritto, il direttore dell'esecuzione dell'avvenuta consegna. Se non diversamente stabilito nel contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle località indicate dall'Amministrazione.
Storico versioni
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