Art. 31

La sottoscrizione del contratto

In vigore dal 27 dic 2014
1. In ciascun contratto le parti stipulanti sono: a) il Corpo della Guardia di finanza che è indicato con il termine "Amministrazione" ed è rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore; b) il fornitore di beni ovvero il prestatore dei servizi contraente, che è indicato con il termine "operatore economico" ed è rappresentato da persona legalmente abilitata a impegnarla e della quale sono specificate la qualifica e le generalità. La relativa documentazione è allegata al contratto. 2. L'operatore economico, sia nazionale che straniero, elegge domicilio legale: a) in Roma, per i contratti accentrati; b) nel luogo ove ha sede l'Ente amministrativo, per i contratti decentrati. 3. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) il numero di repertorio, la data e il luogo di stipulazione; b) l'oggetto; c) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la suddivisione delle quote di esecuzione; d) una premessa che ripercorre le fasi di individuazione del contraente; e) le parti stipulanti; f) il prezzo globale del contratto, con specifica indicazione delle singole componenti e degli oneri fiscali; g) gli estremi della garanzia definitiva; h) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché l'assunzione, da parte del contraente, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all' della legge 13 agosto 2010, n. 136; i) il Codice Identificativo Gara e, ove previsto, il Codice Unico Progetto; l) le clausole che il contraente deve obbligatoriamente inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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