Art. 29

La pubblicità delle operazioni di gara

In vigore dal 27 dic 2014
1. Lo svolgimento delle sedute, tenute sia in forma pubblica che riservata, è documentato mediante verbale redatto a cura del membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario. 2. Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione nonché dall'Ufficiale rogante, ove presente, reca: a) l'indicazione dei soggetti partecipanti; b) gli elementi identificativi della procedura di gara in corso; c) la descrizione delle operazioni compiute durante la seduta; d) gli eventuali rilievi e le osservazioni effettuati dai soggetti presenti.
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La pubblicità delle operazioni di gara (Art. 29 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo