Art. 29
La pubblicità delle operazioni di gara
In vigore dal 27 dic 2014
1. Lo svolgimento delle sedute, tenute sia in forma pubblica che riservata, è documentato mediante verbale redatto a cura del membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario.
2. Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione nonché dall'Ufficiale rogante, ove presente, reca:
a) l'indicazione dei soggetti partecipanti;
b) gli elementi identificativi della procedura di gara in corso;
c) la descrizione delle operazioni compiute durante la seduta;
d) gli eventuali rilievi e le osservazioni effettuati dai soggetti presenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-29