Art. 34

L'approvazione del contratto

In vigore dal 27 dic 2014
1. Il contratto vincola il contraente dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che è stato approvato nei modi di legge ed il relativo decreto di approvazione è stato registrato, ove previsto, presso gli organi di controllo. 2. Fino alla verifica di tali condizioni non si procede all'avvio dell'esecuzione contrattuale, salvi i casi previsti dal Regolamento. 3. Il decreto che approva il contratto contiene i seguenti elementi: a) gli estremi della determinazione a contrarre; b) gli estremi del verbale di aggiudicazione provvisoria e del decreto di aggiudicazione definitiva, ove previsti in relazione alla procedura utilizzata; c) i dati relativi al contraente; d) le specifiche della garanzia prestata; e) il numero di repertorio e la data di stipulazione del contratto, la prestazione contrattuale ed il relativo importo al netto dell'imposta sul valore aggiunto; f) il dispositivo, contenente l'approvazione del contratto nonché il relativo impegno contabile, con indicazione, ove possibile, del capitolo di bilancio su cui imputare la relativa spesa. 4. In caso di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento, salvo quanto previsto dall', comma 3.
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L'approvazione del contratto (Art. 34 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo