Art. 36

L'esecuzione anticipata

In vigore dal 27 dic 2014
1. Nei casi previsti dal Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può disporre, dopo l'aggiudicazione definitiva, l'esecuzione anticipata della prestazione. 2. Il provvedimento di esecuzione anticipata è comunicato al contraente con la modalità prevista dall'; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del contraente. 3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.
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L'esecuzione anticipata (Art. 36 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo