Art. 41

Modalità di approntamento

In vigore dal 27 dic 2014
1. Il contratto indica i tempi, le modalità e il luogo di approntamento della verifica di conformità delle prestazioni. 2. Se la verifica di conformità è eseguita nello stabilimento dell'esecutore o presso terzi indicati dallo stesso, il contraente comunica all'Amministrazione la data di approntamento secondo le forme previste dall'articolo 77 del Codice e specificate dal contratto. 3. Se la verifica di conformità è eseguita nei luoghi di pertinenza dell'Amministrazione, la data di approntamento coincide con quella di introduzione dei materiali nei luoghi indicati in contratto. Il contraente comunica all'Amministrazione l'avvenuta consegna e il relativo approntamento della verifica di conformità, secondo le modalità di cui al comma 2, a eccezione del caso in cui il materiale consegnato deve successivamente essere posto in opera o reso funzionante. In tale circostanza, la data di approntamento coincide con quella di installazione e messa in funzionamento dei beni. 4. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
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Modalità di approntamento (Art. 41 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo