Art. 41
Modalità di approntamento
In vigore dal 27 dic 2014
1. Il contratto indica i tempi, le modalità e il luogo di approntamento della verifica di conformità delle prestazioni.
2. Se la verifica di conformità è eseguita nello stabilimento dell'esecutore o presso terzi indicati dallo stesso, il contraente comunica all'Amministrazione la data di approntamento secondo le forme previste dall'articolo 77 del Codice e specificate dal contratto.
3. Se la verifica di conformità è eseguita nei luoghi di pertinenza dell'Amministrazione, la data di approntamento coincide con quella di introduzione dei materiali nei luoghi indicati in contratto. Il contraente comunica all'Amministrazione l'avvenuta consegna e il relativo approntamento della verifica di conformità, secondo le modalità di cui al comma 2, a eccezione del caso in cui il materiale consegnato deve successivamente essere posto in opera o reso funzionante. In tale circostanza, la data di approntamento coincide con quella di installazione e messa in funzionamento dei beni.
4. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-41