Art. 46
Verifica della prestazione nelle procedure in economia
In vigore dal 27 dic 2014
1. Per le spese di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 9, del Codice, la verifica di conformità è eseguita, nei termini previsti dall', comma 3, ovvero nei diversi termini indicati nel contratto, da personale dell'organo tecnico interessato per la procedura in economia. Le relative risultanze formano oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che effettuano la verifica di conformità.
2. Nei casi di cui all'articolo 325 del Regolamento, l'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
3. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che hanno partecipato al procedimento di affidamento ed acquisto dei beni e servizi.
4. Il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige una dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese.
Storico versioni
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