Art. 51

Obbligo di manleva per la provvista di materiali protetti da privativa

In vigore dal 27 dic 2014
Obbligo di manleva per la provvista di materiali protetti da privativa 1. Sono interamente ed esclusivamente a carico del contraente le responsabilità e gli oneri derivanti dall'utilizzo di materiali che risultano protetti da brevetti o da diritti di privativa. Il contraente, nell'obbligarsi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa, si impegna a manlevare l'Amministrazione stessa da tutte le conseguenze dannose che derivano dall'eventuale controversia. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto pagando quanto già verificato, accettato e consegnato nonché di agire per il risarcimento del danno. 2. L'obbligo di cui al comma 1 permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria è intentata dopo la conclusione del contratto. 3. Il contraente comunica immediatamente all'Amministrazione eventuali pretese di terzi relative all'utilizzo di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa, ferma restando la sua esclusiva responsabilità.
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