Art. 55
Pagamenti
In vigore dal 27 dic 2014
1. I pagamenti sono eseguiti dopo la verifica di conformità, accettazione e consegna delle forniture e prestazioni da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di fattura recante dati corrispondenti alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche contrattuali, entro il termine previsto dalla normativa vigente, non superiore a sessanta giorni.
2. Il prezzo indicato nel contratto come prezzo globale è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto al contraente in relazione all'esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di confezionamento, imballaggio e trasporto fino al luogo indicato per la consegna.
3. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità applicate al contraente, viene effettuato:
a) in unica soluzione, quando la consegna dei beni o la prestazione dei servizi è stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura;
b) per ciascun lotto, quando la consegna dei beni o dei servizi è frazionata in lotti;
c) in conto per singole porzioni di beni o servizi, quando la consegna è relativa ad ordinazioni parziali;
d) a epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare o di stato di avanzamento lavori ovvero nei casi di noleggio di beni.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, i contratti possono prevedere che su ogni pagamento sia trattenuto un decimo dell'importo contrattuale, da corrispondersi al termine del periodo di garanzia.
5. Il pagamento è subordinato all'esito positivo delle seguenti verifiche:
a) regolarità contributiva e retributiva previste dalla legge.
Se da tali verifiche risulta una situazione di irregolarità del contraente, l'Amministrazione esercita l'intervento sostitutivo di cui agli del Regolamento;
b) mancanza di inadempienze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, semprechè ricorra l'obbligo di procedere alla verifica prevista.
6. Se all'esecutore sono stati contestati inadempimenti contrattuali, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, l'Amministrazione può sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato al contraente ovvero all'esecutore nella forma prevista dall'.
7. I pagamenti sono effettuati, di regola, a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, indicati dal contraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contraente comunica all'Amministrazione eventuali variazioni, indicando gli estremi identificativi di altri conti correnti parimenti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto. Entro il termine di cui al precedente periodo sono altresì comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi. In mancanza di tali comunicazioni, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali.
Storico versioni
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