Art. 53
Penalità
In vigore dal 27 dic 2014
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 298 del Regolamento, il contratto stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle penalità da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle forniture o prestazioni non correttamente eseguite.
2. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione applica al contraente una penalità:
a) pari al tre per cento dell'ammontare del prezzo netto della prestazione o della porzione di prestazione in tutto o in parte difforme rispetto alle previsioni contrattuali o alle specifiche tecniche, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
b) pari all'uno per mille del valore della prestazione per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini contrattualmente previsti, nell'effettuazione:
1) dell'approntamento alla verifica di conformità o della consegna dei beni;
2) del ritiro dei beni rifiutati o dichiarati rivedibili in sede di verifica di conformità;
3) della ripresentazione dei beni rifiutati o dichiarati rivedibili in sede di verifica di conformità;
4) della manutenzione, sostituzione o riparazione di beni nell'ambito della garanzia contrattualmente prevista;
5) di ogni altro adempimento stabilito nell'atto negoziale;
c) pari all'uno per mille del valore contrattuale nei casi concernenti:
1) il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in materia di presentazione e conservazione della documentazione tecnica o delle certificazioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alla previdenza ed all'antinfortunistica nonché alle subforniture;
2) l'omissione della comunicazione di ogni variazione soggettiva del contraente prevista dall'articolo 116 del Codice;
3) ogni altro inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali, fuori dai casi di cui alla lettera a), salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
3. L'importo delle penalità, singolarmente e cumulativamente considerato, non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, ai sensi dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-53