Art. 50
Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa
In vigore dal 27 dic 2014
1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito in contratto, il contraente garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti per un periodo di ventiquattro mesi dalla consegna, entro i quali è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dipendenti da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.
2. Fatto salvo il diverso termine stabilito in contratto, entro trenta giorni dalla contestazione dell'Amministrazione, il contraente elimina i difetti segnalati, riparando il bene o, ove necessario, sostituendolo con uno nuovo.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, se il contraente non ha adempiuto al proprio obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altri operatori economici, i lavori necessari a eliminare i difetti, addebitandone l'importo al contraente medesimo.
4. Se i difetti si manifestano in misura superiore al dieci per cento dei pezzi forniti, nel caso di contratti per forniture di beni di identiche caratteristiche, il contraente, a richiesta dell'Amministrazione, sottopone a verifica l'intera fornitura, per eliminare, a proprie spese, gli ulteriori difetti riscontrati. In tal caso, la durata della garanzia è aumentata di un periodo pari al tempo necessario al contraente per l'effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sull'intera fornitura.
Storico versioni
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