Art. 47
Consegna dei beni
In vigore dal 27 dic 2014
1. Il contraente consegna i beni oggetto della prestazione, a proprio rischio e a proprie spese, nei luoghi e secondo le modalità stabilite in contratto, avvisando l'Amministrazione, nelle forme previste dall'articolo 77 del Codice, della data e dell'ora di ogni singola consegna e dell'avvenuta esecuzione della stessa qualora prevista presso locali non di pertinenza dell'Amministrazione.
2. Gli imballaggi devono essere conformi alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare nonché a quanto previsto in proposito dalle specifiche tecniche. Deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli rifiutati alla verifica di conformità.
3. L'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni oggetto di fornitura solo dopo la favorevole verifica di conformità e la successiva consegna.
4. Resta a carico del contraente il rischio di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei luoghi in cui è svolta la verifica di conformità, a eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.
5. Tali rischi sono assunti dall'Amministrazione soltanto dopo la data:
a) di favorevole verifica di conformità, se le relative operazioni si svolgono in luoghi di pertinenza dell'Amministrazione o di terzi da questa indicati;
b) di consegna nei luoghi indicati dal contratto, se le operazioni di verifica di conformità si svolgono nei luoghi di pertinenza del contraente.
6. Sono altresì a carico del contraente le spese di qualsiasi natura connesse alla consegna dei beni effettuata nei luoghi in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui gli stessi sono aperti.
7. Possono essere previste consegne comprensive di installazione; in tal caso, il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti, secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati d'oneri speciali.
8. Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti sono state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto.
9. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-47