Art. 49
Spostamento dei termini di consegna
In vigore dal 27 dic 2014
1. Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione.
2. In tali casi, il contraente, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, trasmette all'Amministrazione la documentazione di cui al comma 1 nonché comunica rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilità di eseguire il contratto.
3. Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbliga il contraente a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, può costituire motivo per lo spostamento dei termini, previa valutazione dell'Amministrazione stessa. In assenza di comunicazioni al riguardo dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.
4. In caso di assenza o ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di consegna.
5. La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non è sufficiente a interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-49