Art. 42
Proroga dei termini di approntamento della verifica di conformità
In vigore dal 27 dic 2014
Proroga dei termini di approntamento
della verifica di conformità
1. Il contraente, se per causa di forza maggiore non può procedere all'approntamento nei termini contrattualmente stabiliti, comunica all'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilità di eseguire il contratto, comprovando tali circostanze con valida documentazione.
2. Le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione sono quelle specificamente indicate nel contratto, oltre a tutte le circostanze imprevedibili e inevitabili da parte del contraente, caratterizzate dall'assenza di colpa.
3. L'Amministrazione, accertata inoppugnabilmente la causa di forza maggiore, prolunga il termine di approntamento per un periodo pari a quello in cui la causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.
4. Ogni fatto dell'Amministrazione, anche se contrattualmente previsto, che obbliga il contraente a ritardare o sospendere l'esecuzione, può costituire motivo per lo spostamento dei termini.
In assenza di comunicazioni al riguardo da parte dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.
5. Le richieste di proroga dei termini di approntamento della verifica di conformità sono comunque inoltrate tassativamente prima della scadenza del termine cui fanno riferimento ed espressamente accolte dall'Amministrazione.
6. In caso di mancata o tardiva comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di approntamento.
Storico versioni
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