Art. 44

Esito delle prove di verifica di conformità

In vigore dal 27 dic 2014
1. Con il verbale di cui all', comma 10, l'organo di verifica dà atto dell'accettazione delle forniture o servizi sottoposti a verifica, ovvero del loro rifiuto, laddove risultano non rispondenti alle prescrizioni del contratto. 2. Se sono riscontrati difetti di non lieve entità, tali da pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene o la qualità della prestazione, l'organo di verifica può dichiararne la rivedibilità, concedendo un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale il contraente provvede all'eliminazione del difetto. È fatta salva l'applicazione delle penalità alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità. 3. Se sono riscontrati difetti di lieve entità, tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene o la qualità della prestazione, l'organo di verifica può proporne, nel verbale, l'accettazione con sconto, salva l'applicazione delle previste penalità. 4. L'Amministrazione trasmette il verbale di cui all', comma 10, nella forma prevista dall', al contraente che, debitamente invitato, non ha presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non lo ha sottoscritto. 5. Il contraente che non concorda con l'esito delle prove di verifica può inviare controdeduzioni e documentazioni all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale, chiedendo contestualmente l'eventuale sospensione dei termini di cui al comma 2. L'organo di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, comunica al contraente le decisioni assunte, adeguatamente motivate. 6. La regolare verifica di conformità dei prodotti non esonera comunque il contraente da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che, sussistenti all'origine e non ascrivibili a cause esterne, non sono emersi al momento della citata verifica di conformità ma accertati in seguito. In tal caso il contraente è invitato dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, a eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per tali difetti o imperfezioni, a ogni effetto. In assenza del contraente, o dei suoi delegati, il verbale relativo fa egualmente stato contro di esso. 7. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esito delle prove di verifica di conformità (Art. 44 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo