Art. 43
Modalità di effettuazione della verifica di conformità
In vigore dal 27 dic 2014
1. La verifica di conformità dell'esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto è condizione necessaria per consentire all'Amministrazione di sostenere l'onere della prestazione contrattuale. Se, per la natura delle prestazioni, la verifica di conformità non è possibile, la stessa è sostituita da un'attestazione di buona esecuzione.
2. L'organo di verifica comunica al contraente il luogo e il giorno della verifica di conformità, nonché le modalità di svolgimento della stessa, invitandolo a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante. Se le funzioni dell'organo di verifica sono svolte da apposita Commissione, il predetto invito è trasmesso anche al direttore dell'esecuzione per gli eventuali contributi di competenza di cui al comma 7.
3. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di approntamento e si conclude non oltre sessanta giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini previsti dal contratto.
4. I materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dal contraente e, se possibile o non diversamente disciplinato, sono restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.
5. L'organo di verifica effettua le prove di verifica di conformità con ogni mezzo e con le più ampie facoltà per accertare la rispondenza dell'esecuzione alle prescrizioni fissate nel contratto.
6. Se necessario, il contraente mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la verifica di conformità, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti dal contratto.
7. L'organo di verifica si può avvalere anche dei risultati e delle prove effettuate durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere eventuali prove già documentate.
8. Se il contratto prevede la presentazione di campioni, accettati dall'Amministrazione, nel corso della verifica di conformità è accertata la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai requisiti espressi dai citati campioni; in tal caso, il contratto specifica la qualità ed i requisiti tecnici che i campioni devono possedere, indicando, altresì, modalità e termini di presentazione.
9. Se per le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non è possibile la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, l'Amministrazione può effettuare controlli a campione.
Se il contratto non indica il numero di esemplari o la quantità di materiali da sottoporre a verifica, la stessa è effettuata su un campione significativo, in relazione alla natura e al valore dei beni, in modo da garantire comunque la completa verifica dell'esecuzione contrattuale. A tal fine, l'Amministrazione può altresì tenere conto delle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero delle documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
10. Le operazioni di verifica di conformità risultano sempre da specifico verbale, che è sottoscritto anche dal contraente o da un delegato, se le operazioni medesime si svolgono in contraddittorio.
11. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Storico versioni
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