Art. 40

Variazioni contrattuali

In vigore dal 27 dic 2014
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114 del Codice e dall'articolo 311 del Regolamento, l'Amministrazione può richiedere al contraente, nel corso dell'esecuzione di un contratto, variazioni al medesimo in aumento o in diminuzione, relative alle prestazioni ovvero ai tempi di esecuzione del contratto originariamente previsti. 2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorità competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto. 3. Le variazioni di cui al comma 1 diventano efficaci se il decreto che le approva, emesso dall'autorità di cui al comma 2, viene registrato dai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente. 4. Le variazioni di carattere non sostanziale che l'Amministrazione ha ritenuto opportune e che il direttore dell'esecuzione del contratto ha ordinato devono essere in ogni caso eseguite da parte del contraente a condizione che non mutino radicalmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del contraente maggiori oneri. In tal caso, previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma 2, il direttore dell'esecuzione contrattuale stipula apposito verbale di variante con il contraente, immediatamente efficace tra le parti. 5. In caso di mancato accordo sulle variazioni eccedenti il quinto del valore contrattuale, il contratto può essere risolto, riconoscendo al contraente il corrispettivo, ai prezzi stabiliti nel contratto, relativo alle prestazioni eseguite e al materiale acquistato e non altrimenti impiegabile.
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