Art. 48
Consegne frazionate
In vigore dal 27 dic 2014
1. Le quantità dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Il termine di consegna del lotto si considera rispettato quando tutto il materiale relativo a ciascun lotto viene consegnato.
2. L'Amministrazione può tuttavia accettare consegne frazionate, qualora previsto contrattualmente. In tal caso, la determinazione di eventuali penalità per ritardata consegna tiene conto dei valori dei materiali già consegnati.
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