Art. 52
Inadempimenti
In vigore dal 27 dic 2014
1. Il direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle proprie competenze, comunica all'Amministrazione l'eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente.
L'Amministrazione, assegna al contraente un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso detto periodo, o in caso di giustificazioni ritenute non soddisfacenti, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento può:
a) dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione;
b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte di esso non eseguita, affidando a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, ricorrendo anche alle procedure in economia, laddove possibile, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che ha presentato offerta valida. In tali casi si provvede all'incameramento della cauzione;
c) consentire l'ulteriore esecuzione del contratto, applicando le penalità previste dall', se l'inadempimento è tale da non determinare il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del Codice, in ogni caso, per l'Amministrazione costituisce grave inadempimento:
a) il grave ritardo nell'esecuzione che arreca gravi danni all'Amministrazione, congruamente motivati;
b) il mancato rinnovo o proroga della cauzione definitiva fino alla perfetta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, suscettibili di arrecare gravi danni all'Amministrazione;
c) ogni circostanza che comporta l'applicabilità di penalità per un importo superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto.
3. Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del comma 1, al contraente è liquidato esclusivamente l'importo corrispondente alla quota parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate, salva la facoltà dell'Amministrazione di restituire, ove possibile, le forniture, ripetendo i pagamenti, qualora già effettuati.
4. Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 1, l'avvenuta stipula del nuovo atto negoziale viene notificata al contraente inadempiente, con specificazione dei termini di esecuzione e del relativo importo.
5. È fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione, nonché dei maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli contrattualmente previsti, compresi quelli amministrativi e fiscali derivanti dal nuovo affidamento; in ogni caso, se dall'esecuzione in danno deriva un risparmio all'Amministrazione, nulla compete al contraente inadempiente.
6. L'Amministrazione effettua le debite segnalazioni all'Autorità nazionale anticorruzione e valuta l'inadempimento ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento ai sensi dell', comma 1, lettera f) del Codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-52