Art. 37
Il direttore dell'esecuzione
In vigore dal 27 dic 2014
1. Il direttore dell'esecuzione è il soggetto nominato dall'Amministrazione ed incaricato di svolgere la vigilanza e il controllo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Per esigenze organizzative, il direttore dell'esecuzione può avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di assistenti cui affidare, sotto la propria vigilanza, alcune delle attività di propria competenza. Detti assistenti, nominati con provvedimento dell'Amministrazione, sono individuati nell'ambito degli organi tecnici ovvero di quelli fruitori dei servizi.
3. Il direttore dell'esecuzione:
a) comunica all'operatore economico l'avvio dell'esecuzione, ai sensi dell';
b) dirige e coordina l'insieme delle attività connesse all'esecuzione del contratto;
c) provvede al controllo tecnico-contabile delle prestazioni oggetto del contratto;
d) ordina, se necessario, la sospensione dell'esecuzione e dei termini contrattuali in presenza di particolari circostanze che ne impediscono il regolare svolgimento;
e) redige il verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione;
f) verifica se i materiali utilizzati presentano i requisiti richiesti, ordinandone, in caso contrario, la sostituzione. In tali casi il contraente non ha diritto a supplemento del prezzo o indennità alcuna, nè ha titolo per chiedere una proroga del termine di approntamento alla verifica di conformità;
g) attesta, ad avvenuto approntamento alla verifica di conformità, l'effettiva ultimazione della prestazione;
h) svolge la verifica di conformità delle prestazioni, se non è stata nominata un'apposita commissione.
Storico versioni
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