Art. 58
Abrogazioni ed entrata in vigore
In vigore dal 27 dic 2014
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277 e il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di indizione di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2014
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3652
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-58