Art. 56

Parere dell'Autorità nazionale anticorruzione

In vigore dal 27 dic 2014
1. Se, nella fase a evidenza pubblica per la scelta del contraente, insorgono questioni per le quali non è ancora pendente contenzioso, è ammesso, in presenza dei presupposti stabiliti dall'Autorità nazionale anticorruzione, il ricorso alla medesima Autorità. 2. L'Autorità di cui al comma 1 formula una ipotesi di soluzione, non vincolante per le parti. 3. L'Amministrazione può procedere in difformità del parere reso dall'Autorità nazionale anticorruzione, fornendo la motivazione di tale scelta.
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Parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (Art. 56 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo