Art. 57
L'arbitrato
In vigore dal 27 dic 2014
1. Se previsto dal contratto quale mezzo di risoluzione delle controversie, l'arbitrato, disciplinato dall'articolo 241 e seguenti del Codice, è attivato dal contraente entro trenta giorni dalla comunicazione allo stesso delle decisioni adottate dall'Amministrazione.
Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall'Amministrazione si intendono accettate definitivamente dal contraente, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.
2. Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, il contraente non può esimersi dal continuare l'esecuzione delle stesse, incorrendo, in caso contrario, nell'applicazione delle penalità contrattuali previste dall' in caso di inadempimento.
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