Art. 26
Procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
In vigore dal 27 dic 2014
Procedura di aggiudicazione con il criterio
del prezzo più basso
1. Nell'ambito delle procedure di gara con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nel giorno fissato dal bando la Commissione, ove nominata ai sensi dell', comma 5, ovvero il Responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, riceve la documentazione pervenuta e provvede a:
a) determinare l'irricevibilità della documentazione pervenuta oltre i termini;
b) verificare che la documentazione è stata trasmessa secondo i criteri previsti dal bando, provvedendo alla relativa autenticazione mediante apposizione di firma;
c) effettuare la verifica della documentazione amministrativa, deliberando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, ovvero richiedendo, nei casi in cui la legge la ammetta, l'integrazione documentale;
d) sorteggiare i concorrenti chiamati a comprovare i requisiti autocertificati;
e) rinviare a una successiva seduta l'apertura delle offerte, informando i concorrenti in merito alle modalità di custodia delle stesse.
2. Nel giorno stabilito, la Commissione ovvero il Responsabile unico del procedimento:
a) rende pubbliche le risultanze dell'attività di verifica dei requisiti, determinando l'eventuale esclusione dei concorrenti;
b) apre le offerte economiche, dando lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del relativo ribasso percentuale;
c) dichiara, in presenza di offerte che appaiono anormalmente basse, l'avvio del relativo procedimento di verifica, rinviando, in tal caso, a una successiva seduta pubblica le attività di cui alla lettera d);
d) previa eventuale esclusione delle offerte risultate anomale, delibera l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
Storico versioni
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