Art. 24

Il subappalto e la subfornitura

In vigore dal 27 dic 2014
1. Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal Codice e dal Regolamento. 2. Il contraente può, altresì, avvalersi, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa, di forniture di beni o prestazioni di servizi rese da altri operatori economici. 3. Resta in ogni caso invariata la responsabilità del contraente, il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore o del subfornitore, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei danni. 4. Il contraente, nei contratti di subappalto e, ove stipulati in forma scritta, nei contratti di subfornitura, inserisce la clausola secondo cui il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare si impegna a: a) comunicare allo stesso contraente, oltre che all'Amministrazione, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi; b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il Codice Identificativo Gara relativo al contratto e, ove previsto, il Codice Unico Progetto. 5. Nel contratto di subappalto o subfornitura, ciascuna parte si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'eventuale inadempimento della controparte agli obblighi di cui al presente articolo. 6. La possibilità di ricorrere a subappaltatori o subfornitori è preclusa se è accertata dall'Amministrazione, in capo agli stessi, la carenza anche solo di uno dei requisiti di ordine generale stabiliti dall' del Codice. 7. Se è accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, si applica l', commi 3, 5 e 6.
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