Art. 20

Gli acquisti mediante Consip S.p.A. e altre centrali di committenza

In vigore dal 27 dic 2014
Gli acquisti mediante Consip S.p.A. e altre centrali di committenza 1. Il ricorso alla centrale di committenza pubblica Consip S.p.A. o alle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi dell', comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è obbligatorio nei limiti e nei termini previsti dalla legge in relazione alle categorie merceologiche rientranti nel sistema delle convenzioni quadro stipulate dalle citate centrali di committenza. 2. Fermi restando i casi di ricorso obbligatorio alle convenzioni di cui al comma 1, nei limiti e nei termini ivi previsti, l'Amministrazione procede, altresì, all'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle suddette centrali di committenza regionali.
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Gli acquisti mediante Consip S.p.A. e altre centrali di committenza (Art. 20 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo