Art. 15

Disposizioni relative alla procedura negoziata

In vigore dal 27 dic 2014
1. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di bando, le offerte si considerano: a) irregolari, quando non rispondono ai requisiti di forma richiesti dal bando; b) inammissibili, quando non sono conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste dall'Amministrazione. 2. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando: a) l'unicità dell'operatore economico disponibile sul mercato è attestata dall'Organo tecnico proponente e riscontrata mediante l'esperimento di apposita indagine di mercato ovvero attraverso elementi oggettivi; b) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose è necessario che: - il prezzo sia inferiore al miglior prezzo di mercato e a parità di condizioni tecniche; - la cessazione dell'attività sia rilevabile da un atto giuridico di fallimento, di messa in liquidazione, anche volontaria, di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria.
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