Art. 12

Scelta della procedura di aggiudicazione

In vigore dal 27 dic 2014
1. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all', relativa agli acquisti effettuati tramite Consip S.p.A. o altre centrali di committenza, l'Amministrazione adotta, per l'acquisizione di beni e servizi, le procedure indicate nel Codice e, in relazione a specifici comparti, nella relativa normativa di settore. 2. Nel caso di ripetizione di servizi analoghi e consegne complementari, la scelta tra la procedura negoziata, ricorrendone i presupposti previsti dal Codice, e le altre procedure concorsuali tiene conto, altresì: a) del grado di soddisfazione in ordine alle prestazioni ovvero alle forniture rese dall'originario aggiudicatario; b) della possibilità di ottenere sul mercato condizioni più vantaggiose; c) delle evoluzioni eventualmente intervenute nell'ambito dei processi e dei prodotti oggetto del contratto.
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Scelta della procedura di aggiudicazione (Art. 12 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo