Art. 8

Disciplinare di gara

In vigore dal 27 dic 2014
1. In caso di indizione di gare a procedura aperta o ristretta, di ricorso all'accordo quadro o al dialogo competitivo, l'Amministrazione può redigere il disciplinare di gara, nel quale sono indicate le disposizioni necessarie a fornire agli operatori economici gli elementi essenziali con cui sarà individuato il futuro contraente. 2. In particolare, il disciplinare indica: a) gli atti di gara, le relative modalità di svolgimento e la tempistica; b) le definizioni, relativamente alla terminologia utilizzata nel bando; c) le norme di legge applicabili alla procedura; d) l'oggetto dell'appalto, con rinvio alle specifiche tecniche; e) i requisiti di idoneità per l'ammissione e le relative modalità di attestazione; f) le modalità e i termini di presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa necessaria; g) le cauzioni da prestare e i relativi termini; h) i criteri di selezione delle offerte; i) nel caso di procedura con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta, il peso attribuito a ciascuno di essi, nonché i criteri secondo cui la Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi a ciascuna offerta, prevedendo, in relazione a tali criteri, idonee motivazioni analiticamente formulate in ordine all'oggetto dell'appalto; l) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse; m) le modalità di versamento delle spese contrattuali.
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