Art. 6

Definizione delle specifiche tecniche

In vigore dal 27 dic 2014
1. L'Organo tecnico redige le specifiche tecniche e gli altri documenti tecnici necessari per la definizione dell'oggetto del contratto, anche ai fini della verifica dell'esecuzione. 2. I documenti di cui al comma 1 sono allegati al contratto, richiamati nel bando di gara nonché nel relativo disciplinare.
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Definizione delle specifiche tecniche (Art. 6 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo