Art. 10

Presentazione di campioni della fornitura

In vigore dal 27 dic 2014
1. Nel caso di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara possono prevedere che l'offerta tecnica sia corredata da un campione della fornitura, indicando le relative modalità e termini di presentazione. 2. I campioni, debitamente autenticati, sono oggetto di valutazione da parte della commissione di cui all', comma 1. 3. La restituzione dei campioni è richiesta dall'operatore economico offerente entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva. In caso contrario, l'Amministrazione non ne garantisce la restituzione. 4. I documenti di gara possono prevedere che, al termine delle operazioni di gara, i campioni non sono restituiti agli offerenti.
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