Art. 14
Disposizioni relative alla procedura aperta e ristretta
In vigore dal 27 dic 2014
1. Nell'ambito delle procedure aperta e ristretta, il bando di gara può prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una sola o di due sole offerte valide. In tal caso non si procede alla relativa apertura dei plichi contenenti le offerte.
2. Ai fini dell'inserimento della clausola di cui al comma 1, l'Amministrazione tiene conto del numero degli operatori economici sul mercato di riferimento, del livello di partecipazione a precedenti gare svolte nel medesimo settore, dell'urgenza o meno di addivenire all'aggiudicazione e della necessità di garantire la massima partecipazione degli operatori economici.
3. Indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il bando di gara deve sempre prevedere che ove l'Amministrazione valuti le offerte non convenienti, cioè non rispondenti alle sue esigenze in termini di economicità o non idoneità in relazione all'oggetto del contratto, può decidere, con provvedimento motivato, comunicato agli operatori economici interessati, di non procedere alla aggiudicazione di nessuna offerta.
4. Nell'ambito della procedura ristretta, l'Amministrazione:
a) indica nel bando e nel disciplinare di gara, quando predisposto, tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione e, in particolare, i requisiti di qualificazione richiesti e il termine per la sua presentazione;
b) verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute e invita tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione. La lettera di invito contiene tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per la presentazione dell'offerta.
Storico versioni
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