Art. 13

Scelta del criterio di selezione delle offerte

In vigore dal 27 dic 2014
1. In caso di affidamento di servizi o forniture standardizzati per i quali sono già individuate le caratteristiche qualitative e le modalità di esecuzione, si ricorre al criterio del prezzo più basso. 2. Nel caso in cui è necessario acquisire proposte tecniche utili a individuare, mediante la valutazione qualitativa delle offerte, la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, si può ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
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Scelta del criterio di selezione delle offerte (Art. 13 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo