Art. 17
Disposizioni relative all'accordo quadro
In vigore dal 27 dic 2014
1. L'accordo quadro può essere utilizzato qualora l'Amministrazione deve approvvigionarsi di beni o servizi per soddisfare fabbisogni di lungo periodo, non superiore a quattro anni, per quantità da determinare nel corso del suddetto periodo.
2. L'accordo quadro:
a) vincola il contraente all'esecuzione delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi in favore dell'Amministrazione secondo le condizioni ivi stabilite;
b) non vincola l'Amministrazione all'acquisto delle quantità di beni o servizi, presuntivamente stimate nell'ambito dell'accordo, se non ne ha necessità.
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