Art. 17

Disposizioni relative all'accordo quadro

In vigore dal 27 dic 2014
1. L'accordo quadro può essere utilizzato qualora l'Amministrazione deve approvvigionarsi di beni o servizi per soddisfare fabbisogni di lungo periodo, non superiore a quattro anni, per quantità da determinare nel corso del suddetto periodo. 2. L'accordo quadro: a) vincola il contraente all'esecuzione delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi in favore dell'Amministrazione secondo le condizioni ivi stabilite; b) non vincola l'Amministrazione all'acquisto delle quantità di beni o servizi, presuntivamente stimate nell'ambito dell'accordo, se non ne ha necessità.
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Disposizioni relative all'accordo quadro (Art. 17 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo