Art. 19
Disposizioni relative ai servizi e forniture in economia
In vigore dal 27 dic 2014
1. I servizi e le forniture in economia riguardano acquisizioni per valori sotto la soglia stabilita nell'articolo 125, comma 9, del Codice, adeguati in relazione alle modifiche delle soglie, secondo le procedure disciplinate dal Codice.
2. Il Comandante dell'Ente amministrativo o altro soggetto individuato dall'Amministrazione titolare del potere di spesa autorizza il ricorso alla procedura in economia.
3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia indica:
a) l'esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
c) l'importo presunto della spesa;
d) ove possibile, il capitolo di imputazione della spesa.
4. Il procedimento di acquisizione è posto in atto dal funzionario individuato dall'Amministrazione, il quale adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti preparatori e quelli di spesa, anche a rilevanza esterna.
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