Art. 16

Disposizioni relative al dialogo competitivo

In vigore dal 27 dic 2014
1. La fase del dialogo è condotta in maniera riservata con ciascun operatore economico selezionato, discutendo gli aspetti relativi esclusivamente alle soluzioni proposte, senza entrare nel merito di quelle concorrenti. 2. La fase del dialogo si conclude con esito: a) positivo, quando l'Amministrazione individua soluzioni idonee alle proprie esigenze. In tal caso, l'Amministrazione invita i partecipanti a presentare le offerte finali, che contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione dell'appalto. L'aggiudicazione avviene con gara attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; b) negativo, quando l'Amministrazione ritiene che nessuna delle soluzioni proposte soddisfa le proprie necessità. In tal caso, con provvedimento motivato, l'Amministrazione informa tempestivamente i partecipanti, ai quali, ai sensi dell', comma 11, del Codice, non spetta alcun indennizzo o risarcimento.
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Disposizioni relative al dialogo competitivo (Art. 16 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo