Art. 25
Gli organi deputati a svolgere le operazioni di gara
In vigore dal 27 dic 2014
1. Nel caso di gara ad aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'Amministrazione nomina apposita Commissione giudicatrice per la selezione della migliore offerta tra quelle presentate.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono selezionati tra gli appartenenti all'Amministrazione in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate alla natura e all'oggetto dell'appalto. Nel caso in cui tra gli appartenenti all'Amministrazione non vi siano soggetti in possesso delle competenze specialistiche necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni di gara, la Commissione è integrata da componenti esterni nominati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. Con il medesimo atto di cui al comma 1, l'Amministrazione nomina altresì i commissari supplenti nel rispetto dei criteri previsti dal Codice per la nomina dei componenti titolari.
4. Prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte, la Commissione giudicatrice verifica la documentazione amministrativa presentata sulla base di quanto prescritto dal bando o dal disciplinare di gara.
5. Nelle procedure concorsuali, l'Amministrazione può affidare il riscontro della documentazione amministrativa, di cui al comma 4, a una diversa Commissione, appositamente nominata e composta da personale appartenente all'Amministrazione medesima.
6. Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi 1 e 5 non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.
Storico versioni
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