Art. 27
Procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
In vigore dal 27 dic 2014
1. Nell'ambito delle procedure di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il giorno fissato dal bando di gara, la Commissione, ove nominata ai sensi dell', comma 5, ovvero il Responsabile unico del procedimento riceve la documentazione pervenuta dai concorrenti e, in seduta pubblica:
a) determina l'irricevibilità della documentazione pervenuta oltre i termini;
b) verifica che la documentazione è stata trasmessa secondo i criteri previsti dal bando e provvede alla relativa autenticazione mediante apposizione di firma;
c) effettua la verifica della documentazione amministrativa, deliberando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, ovvero richiedendo, nei casi in cui la legge la ammetta, l'integrazione documentale;
d) sorteggia i concorrenti chiamati a comprovare i requisiti autocertificati;
e) rinvia a una successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte tecniche, informando i concorrenti in merito alle modalità di custodia delle stesse.
2. Nel giorno stabilito, la Commissione ovvero il Responsabile Unico del Procedimento:
a) rende pubbliche le risultanze dell'attività di verifica dei requisiti, determinando l'eventuale esclusione dei concorrenti;
b) apre le offerte tecniche, per constatarne la regolarità formale e determinarne l'autenticazione mediante apposizione di firma;
c) rinvia a una successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte economiche, informando i concorrenti in merito alle modalità di custodia delle stesse.
3. Le attività di valutazione dell'offerta tecnica sono svolte dalla Commissione giudicatrice di cui all', comma 1, in seduta riservata.
4. Nel giorno stabilito, la Commissione giudicatrice ovvero il Responsabile Unico del Procedimento:
a) rende pubbliche le risultanze dell'attività di valutazione delle offerte tecniche;
b) apre le offerte economiche, dando lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del relativo ribasso percentuale;
c) attribuisce i punteggi all'offerta economica; qualora complessa, questa attività può essere rinviata a una successiva seduta riservata. In tal caso, la Commissione giudicatrice rinvia a una successiva seduta pubblica la comunicazione dei punteggi complessivi totalizzati dai concorrenti;
d) dichiara, in presenza di offerte che appaiono anormalmente basse, l'avvio del relativo procedimento di verifica, rinviando, in tal caso, a una successiva seduta pubblica le attività di cui alla lettera e);
e) previa eventuale esclusione delle offerte risultate anomale, delibera l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-27