Art. 7

Bando di gara

In vigore dal 27 dic 2014
1. Il bando di gara individua le prescrizioni che disciplinano la specifica procedura di affidamento delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi. Esso contiene gli elementi indicati come obbligatori dalla legge, nonché ogni altro dato ritenuto utile dall'Amministrazione. 2. L'Amministrazione può prevedere nel bando di gara la possibilità di utilizzare le eventuali economie da ribasso d'asta per l'acquisto, mediante lo stipulando contratto, di ulteriori quantità di beni o servizi in fornitura, fino a concorrenza della somma posta a base d'asta. 3. Il bando è pubblicato secondo le modalità previste dalla legge. Ove necessario, l'Amministrazione prevede forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle obbligatorie. 4. In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del bando e quelle contenute negli altri documenti di gara, prevale il bando di gara.
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Bando di gara (Art. 7 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo