Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 dic 2014
1. Ai fini del presente Capitolato, si intende per: a) «Codice», il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; b) «Regolamento», il regolamento di cui all' del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; c) «Legge di Contabilità generale dello Stato», il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"; d) «Organo tecnico», l'organo del Comando Generale della Guardia di finanza o dell'Ente amministrativo della Guardia di finanza competente in relazione alla specifica progettualità; e) «Amministrazione», il Corpo della Guardia di finanza; f) «Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)», l'organismo di cooperazione transnazionale, di cui al Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, rivolto agli operatori economici europei appartenenti almeno a due Stati membri diversi e volto a facilitare e sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze; g) «Operatore economico», la persona fisica, la persona giuridica o l'ente senza personalità giuridica - ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) - che offre sul mercato la fornitura di beni ovvero la prestazione di servizi; h) «contraente», l'operatore economico che stipula un atto negoziale con l'Amministrazione; i) «organo di verifica», il direttore dell'esecuzione contrattuale o la commissione appositamente nominata per effettuare la verifica di conformità dell'esecuzione; j) «documenti di gara», i documenti prodotti dall'Amministrazione utili per la selezione del contraente nell'ambito della procedura di gara.
Storico versioni

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