Art. 6
6 / 58Definizione delle specifiche tecniche
In vigore dal 27 dic 2014
1. L'Organo tecnico redige le specifiche tecniche e gli altri documenti tecnici necessari per la definizione dell'oggetto del contratto, anche ai fini della verifica dell'esecuzione.
2. I documenti di cui al comma 1 sono allegati al contratto, richiamati nel bando di gara nonché nel relativo disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-6