Art. 9

Qualità professionali

In vigore dal 9 feb 2008
1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, è effettuata considerando tutti gli elementi desumibili dalla documentazione di cui all' e, in particolare: a) le benemerenze di guerra e di pace; b) gli incarichi di comando, le attribuzioni specifiche e i servizi prestati presso i reparti e in imbarco; c) gli incarichi di particolare responsabilità, ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali; d) l'incarico rivestito all'atto della formazione dell'aliquota di valutazione; e) le specifiche attitudini e la versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego; f) le sanzioni disciplinari; g) le ricompense di ordine morale, anche avendo riguardo alla loro distribuzione nel corso dell'intera carriera e alle relative motivazioni; h) la motivazione al lavoro, quale espressione dell'interesse diretto agli obiettivi istituzionali e della conseguente partecipazione al loro perseguimento con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio.
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