Art. 9
Qualità professionali
In vigore dal 9 feb 2008
1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, è effettuata considerando tutti gli elementi desumibili dalla documentazione di cui all' e, in particolare:
a) le benemerenze di guerra e di pace;
b) gli incarichi di comando, le attribuzioni specifiche e i servizi prestati presso i reparti e in imbarco;
c) gli incarichi di particolare responsabilità, ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali;
d) l'incarico rivestito all'atto della formazione dell'aliquota di valutazione;
e) le specifiche attitudini e la versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego;
f) le sanzioni disciplinari;
g) le ricompense di ordine morale, anche avendo riguardo alla loro distribuzione nel corso dell'intera carriera e alle relative motivazioni;
h) la motivazione al lavoro, quale espressione dell'interesse diretto agli obiettivi istituzionali e della conseguente partecipazione al loro perseguimento con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;266#art-9