Art. 4
Fasi del giudizio
In vigore dal 9 feb 2008
1. Le operazioni di valutazione sono precedute da una discussione collegiale volta a determinare i criteri da seguire per l'espressione del giudizio di idoneità e per l'attribuzione del punteggio di merito, di cui viene dato atto in apposito documento redatto in conformità all'annesso 1 al modello di verbale in allegato 1.
2. Il giudizio di avanzamento si svolge attraverso due fasi di valutazione, entrambe a carattere collegiale, di cui:
a) la prima, prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è diretta ad accertare l'idoneità o la non idoneità complessiva di ciascun ufficiale ad assolvere le funzioni del grado superiore;
b) la seconda, prevista dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è diretta ad attribuire a ciascun ufficiale giudicato idoneo un punteggio di merito con riferimento alle qualità, alle capacità e alle attitudini possedute.
3. Il presidente della competente commissione di avanzamento può nominare tra i suoi componenti uno o più relatori con il compito di riferire sugli elementi risultanti ai fini della valutazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;266#art-4