Art. 2
Documentazione di base delle valutazioni
In vigore dal 9 feb 2008
1. La valutazione degli ufficiali si basa sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, eventualmente integrati, a richiesta delle commissioni, dalle informazioni fornite dagli ufficiali in servizio permanente che hanno avuto o hanno alle dipendenze l'ufficiale da valutare.
2. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall' del decreto legislativo n. 69 del 2001, e di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale da valutare.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;266#art-2